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Art. 1- Il giorno 23/12/1988 ad opera di appassionati di speleologia si fonda l'associazione Speleologi Romani con il fine di promuovere e diffondere la conoscenza del mondo ipogeo nonché la sua integra conservazione. Art. 2- Si provvede agli scopi del precedente articolo con esplorazioni, rilievi e studi di cavità naturali ed ambienti connessi, autonomamente svolti od in collaborazione con gruppi, enti, singoli che operino analogamente, nonché con l'organizzazione di corsi volti alla diffusione della conoscenza speleologica e con pubblicazioni. Art. 3- Il gruppo nasce come libera associazione aconfessionale, apolitica, senza fini di lucro, quale mezzo per permettere ai soci il perseguimento degli scopi predetti. Art. 4- Possono essere soci
dell'associazione Speleologi Romani tutti coloro che, avendo raggiunto la
maggiore età ed avendo liberamente accettato nella loro interezza gli scopi del
sodalizio, abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione ad esso, e siano in regola
con il pagamento delle quote sociali. Non osta l'appartenenza al gruppo
l'iscrizione ad altre organizzazioni speleologiche.
Art. 5- Organo deliberativo
dell'associazione Speleologi Romani è l'assemblea dei soci. Art. 6- L'assemblea, per adempiere ai suoi compiti, provvede ogni anno all'attribuzione degli incarichi di Presidente, vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, Magazziniere. Gli incarichi non sono cumulabili. Art. 7- L'assemblea ha diritto di revocare gli incarichi in qualsiasi momento. In tal caso si provvederà ad indire contestualmente un'assemblea straordinaria per procedere alle nove nomine. Art. 8- Gli incarichi di Presidente e vice-Presidente sono assegnati a candidati scelti tra i soci aventi diritto al voto, con votazione a scrutinio segreto, da parte di tutti i soci presenti in assemblea che siano in possesso dei requisiti a) e b) previsti dall'Art. 4. Per la nomina di Presidente al primo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta. Se necessario si procede a successivo scrutinio con maggioranza semplice. Il secondo nominativo più votato al primo scrutinio utile riceve la carica di vice-Presidente. Gli altri incarichi sono assegnati dall'assemblea con voto palese a maggioranza semplice dei soci aventi diritto al voto. In caso di parità si procederà al ballottaggio. Art. 9- Le responsabilità e le
prerogative relative agli incarichi sono così definite: Art. 10- L'assemblea può attribuire altri incarichi ove lo ritenga opportuno, con voto palese e a maggioranza semplice. Art. 11- Allo scadere del mandato i detentori degli incarichi presentano all'assemblea, che ha diritto di verifica, la relazione di quanto operato. Art. 12- Causa sufficiente di decadenza del sodalizio, è il mancato pagamento, per dodici mesi consecutivi, delle quote sociali stabilite dall'assemblea per il relativo periodo. Il socio decaduto può presentare nuova domanda di iscrizione. Motivo di radiazione può essere l'espletamento di attività e comportamenti palesemente e gravemente lesivi per la vita e la dignità del sodalizio, o in aperto contrasto con lo statuto, o che mettano a repentaglio la sicurezza propria o altrui nelle uscite. Le proposte di radiazione sono deliberate in assemblea straordinaria a maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto presenti. Art. 13- Le domande di iscrizione
all'associazione devono essere corredate della quota di iscrizione prevista. Art. 14- Tutti i soci hanno diritto ad intervenire in assemblea, frequentare la sede sociale, a promuovere e a partecipare alle attività sociali. Il diritto di prelievo del materiale sociale è limitato ai soci in regola con il pagamento delle quote mensili. Art. 15- L' associazione trae il
sostentamento necessario alle sue attività da: Art. 16- Sono eletti a Sede sociale e legale i locali a disposizione dell'associazione dalla fondazione, siti nel seminterrato della scala B di Via Vettor Fausto 32 M, Roma. Art. 17- Qualsiasi decisione inerente la destinazione e l'uso della sede sociale viene presa dall'assemblea con maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto. Art. 18- Ogni variazione al presente Statuto, o all'eventuale regolamento che ne determini le modalità di applicazione, dovrà essere deliberata da un'assemblea straordinaria appositamente convocata, con una maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto presenti. Art. 19- L'associazione può essere sciolta solo da un'assemblea straordinaria appositamente convocata, con delibera a maggioranza di almeno 2/3 di tutti i soci aventi diritto al voto. In tal caso si procederà, con delibere a maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto, alla destinazione dei beni costituenti il patrimonio del sodalizio ad associazioni con corrispondenti finalità, o altrimenti ad enti o fondazioni di carattere pubblico. In ogni caso quanto costitutivo del patrimonio del sodalizio non potrà essere diviso pro capite tra i soci, con l'unica eccezione dei materiali tecnici di progressione e di campagna. Art. 20- Ogni socio fondatore iscritto all'associazione al momento dell'approvazione del presente statuto ha diritto al voto sulle delibere volte alla modifica dello statuto. Ha altresì diritto di veto sulle proposte di modifica e comunque sul contenuto delle delibere che riguardino gli argomenti trattati dagli articoli 2, 3, 4, 16, 17, 19 e 20 del presente statuto. Art. 21- Per qualsiasi controversia è eletto competente il Foro di Roma. Approvato in data 11/18
aprile 1989 Elenco dei Soci Fondatori iscritti all’Associazione Speleologi Romani alla data del 18/12/2007: BERNABEI Tullio |
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